Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI)

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L’imposta comunale sugli immobili (Ici), in vigore dal 1993 è stata sostituita a far data dal 1 gennaio 2012 dall’Imu (Imposta municipale propria)


Descrizione

L’imposta comunale sugli immobili (ICI), in vigore dal 1993 e disciplinata dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata sostituita a far data dal 1° gennaio 2012 dall’imposta municipale propria (IMU).

L’attività di riscossione coattiva; di rimborso e contenzioso ICI è tutt’ora in corso relativamente alle annualità d’imposta fino al 2011.

A chi è rivolto

L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

Come fare

L'ICI deve essere versata in due rate:

  • la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
  • la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.

E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l’agente della riscossione oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune. Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente. E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l’immagine virtuale del bollettino.
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3 % dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali dell’1,5 % annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.

Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 3.75 % dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo. Si ricorda che la misura di detti interessi era dell 1% fino al 31 dicembre 2010 e dell’ 1,5 % annuo a partire dal 1° gennaio 2011

L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".

Esempio:

Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad € 120,00, il calcolo da fare è il seguente:

  • € 120,00 a titolo di imposta;
  • € 3,60 a titolo di sanzione (€ 120,00 x 3%);
  • € 0,11 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo (€ 120 x 1,5 x 22)/36.500 = 0,11

Cosa serve

La normativa relativa all’I.C.I. prevede a carico del contribuente due adempimenti:

Cosa si ottiene

Documento ICI

Tempi e scadenze

Prima rata 16 giugno, la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 27/05/2024

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